Lo scorso giugno l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento che dispone le modalità di cessione del credito derivato dalla detrazione per le spese (sostenute fra il primo gennaio di quest'anno e il 31 dicembre 2021) per lavori di efficentamento energetico effettuati sulle parti comuni di condomini, rispetto a quanto già in vigore con la Legge di Stabilità 2017.
Il provvedimento (Prot. 108577) riguarda quegli interventi che hanno un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (secondo quanto previsto dal decreto Mise del 26 giugno 2015). Il credito d'imposta può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi che rientrano nell'agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali "incapienti", e i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni. Il credito può essere ceduto in favore di fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati, e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l'involucro dell'edificio (sostituzione tende, infissi, cappotto termico) con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, oppure l'agevolazione Irpef diventerà del 75% se ci sarà una certificazione dimostrante l'effettivo risparmio energetico a seguito dell'intervento di ristrutturazione (come da decreto 26 giugno 2015 del Mise). In questi casi è previsto un tetto di spesa pari a 40 mila euro per appartamento che compone l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
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